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Contributi pubblici: obblighi di trasparenza per imprese, associazioni, cooperative sociali

L’articolo 35 del “Decreto Crescita”, D.L. n. 34/2019 - che ha ampliato la disciplina sulla trasparenza relativa alle erogazioni pubbliche, introdotta dalla legge n. 124/17 - stabilisce che i soggetti che ricevono sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti dalle pubbliche amministrazioni, in denaro o in natura, sono tenuti a rendere pubbliche alcune informazioni.

Soggetti interessati

La normativa ha individuato 3 raggruppamenti di soggetti:

al primo raggruppamento appartengono:
– associazioni di protezione ambientale a carattere nazionale;
– associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale;
– associazioni / ONLUS / fondazioni;
– cooperative sociali che svolgono attività a favore degli stranieri ex D.Lgs. n. 286/98;

al secondo, le imprese esercenti le attività ex art. 2195, C.c., tenute alla redazione della Nota integrativa;

al terzo, le società che redigono il bilancio in forma abbreviata / soggetti non tenuti alla redazione della Nota integrativa, ossia micro-imprese/imprese individuali (compresi i contribuenti forfetari) / società di persone.

Oggetto degli obblighi informativi

I vantaggi economici oggetto di pubblicità sono individuati con riferimento ad un criterio ampio. Infatti, l’obbligo riguarda sovvenzioni / sussidi / vantaggi / contributi / aiuti (in denaro / natura) non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva / retributiva / risarcitoria, effettivamente erogati dalle Amministrazioni pubbliche nell’esercizio finanziario precedente.

Arco temporale di riferimento

Devono essere pubblicate tutte le somme ricevute nell’anno solare precedente (1.1 – 31.12), indipendentemente dall’anno di competenza cui le medesime somme si riferiscono.

Informazioni da pubblicare

Le informazioni obbligatorie devono essere fornite preferibilmente in forma schematica e devono essere di immediata comprensibilità per il pubblico. In particolare, vanno indicati:

  • denominazione e codice fiscale del soggetto ricevente;

  • denominazione del soggetto erogante;

  • somma incassata per ogni singolo rapporto giuridico sottostante;

  • data di incasso;

  • causale.

  • Limite di valore

Gli obblighi di pubblicazione sono esclusi nel caso in cui l’importo complessivo dei vantaggi economici ricevuti dal beneficiario sia inferiore a € 10.000 nel periodo considerato.
Secondo il Ministero del Lavoro tale limite va inteso in senso cumulativo (tutti i vantaggi economici ricevuti) e non è riferito alle singole erogazioni.

Modalità di pubblicazione

Come sopra accennato, le modalità di assolvimento dell’obbligo di pubblicità sono differenziate a seconda della tipologia di soggetto. In particolare:

  • gli enti del primo raggruppamento devono pubblicare le informazioni in esame sul proprio sito Internet / portale digitale entro il 30.6 di ogni anno;

  • le imprese che esercitano attività commerciali di cui all’art. 2195, C.c. devono pubblicare le informazioni in esame nella Nota integrativa del bilancio di esercizio / consolidato;

  • le società che redigono il bilancio in forma abbreviata / soggetti comunque non tenuti alla redazione della Nota integrativa (micro-imprese, imprese individuali, società di persone, ecc.) pubblicano le suddette informazioni entro il 30.6 di ogni anno nel proprio sito Internet o, in mancanza di quest’ultimo, nel portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza.

In merito agli aiuti di Stato/aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, la registrazione degli stessi nella Sezione “Trasparenza” ad opera del soggetto erogante tiene luogo dei suddetti obblighi di pubblicazione purché il soggetto beneficiario indichi l’esistenza degli aiuti oggetto di obbligo di pubblicazione nel predetto Registro:

  • nella Nota integrativa;

  • nel proprio sito Internet / portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza.

  • Regime sanzionatorio

  • L’inosservanza degli obblighi di pubblicità, a decorrere dall’1.1.2020, comporta l’applicazione, in capo a tutti i soggetti obbligati:

  • della sanzione pari all’1% di quanto ricevuto (con un minimo pari a € 2.000);

  • della sanzione accessoria di adempiere all’obbligo di pubblicazione.

Soltanto in caso di inadempimento all’obbligo di pubblicazione, entro il termine di 90 giorni dalla contestazione, è applicabile la sanzione dell’integrale restituzione di quanto ricevuto.

Le predette sanzioni sono irrogate dalla Pubblica amministrazione erogante o dal Prefetto del luogo ove ha sede il beneficiario.

Le cooperative sociali che svolgono attività a favore di stranieri sono, inoltre, tenute a pubblicare trimestralmente sul proprio sito Internet / portale digitale l’elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.

-- vedi contributi 2020 ricevuti dall'Hotel Milano

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